Il Protocollo di
Kyoto, recepito dall’Unione Europea tramite la pubblicazione
della Direttiva 2002/91, impone ai Paesi industrializzati di ridurre
entro il 2010 le emissioni totali di gas ad effetto serra del 5%
rispetto ai livelli del 1990.
Dai rapporti pubblicati annualmente
dall’Unione Europea emerge che circa il 40% dei consumi
energetici è da imputarsi al settore
dell’edilizia; in particolare i consumi maggiori, o in alcuni
casi gli sprechi, sono dovuti principalmente al riscaldamento degli
edifici.
Il decreto legislativo n° 192 del 19 agosto 2005 è
il primo vero provvedimento di risparmio energetico
emanato in Italia. Esso punta l’attenzione su una
miglior gestione dei consumi e su una drastica riduzione degli sprechi
invitando ad una progettazione più oculata, tra
l’altro, di impianti e componenti finestrati.
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
Il decreto 192/05
(art.6) impone che, entro un anno dalla data di
entrata in vigore, tutti gli edifici di nuova costruzione o in fase di
ristrutturazione siano dotati di un attestato di certificazione
energetica redatto secondo precise metodologie di calcolo.
L’obbligo di certificazione energetica degli edifici
è esteso (D.Lgs. 311/06) gradualmente a tutti gli immobili
sottoposti a vendita:inizialmente con
riferimentoad
edifici interi, quindi, a partire dal 1 luglio 2009, anche per le
singole
unità immobiliari.
È importante ricordare che il valore di mercato di un
immobile dipenderà anche dall’attestato di
certificazione energetica dello stesso. Tale certificato
avrà una durata di dieci anni a partire dal suo rilascio e
dovrà essere aggiornato nel caso di interventi di
ristrutturazione che possono modificare le prestazioni dichiarate.
Inoltre, dal 1 gennaio 2007, per accedere
agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al
miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’unità immobiliare,
dell’edificio o degli impianti è necessariol’attestato
di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata.
Esempio
di certificazione energetica di un
edificio efficienza
massima classe A, efficienza minima classe G
LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI
L’allegato
C del decreto 192 illustra i requisiti della prestazione energetica
degli edifici imponendo, in particolare, nuovi limiti di trasmittanza
termica
per le chiusure trasparenti nel loro complesso e per i vetri in
relazione alle varie zone climatiche. Tutti i Comuni italiani, in base
al decreto 412/93 ancora in vigore fino alla pubblicazione di futuri
documenti, sono divisi in sei zone climatiche in funzione del consumo
energetico necessario per mantenere une temperatura di confort pari a
20°C all’interno dell’edificio.
Individuato il
comune in cui bisogna eseguire i lavori, è necessario
verificare che i valori dichiarati (Ug
ed Uw)
risultino inferiori a quanto riportato nelle tabelle relative alle zone
climatiche (A,B,C,D,E,F) affinchè sia possibile procedere
con la
certificazione energetica.
I produttori dei serramenti devono dichiarare il
valore di trasmittanza
termica
del vetro utilizzato (g) ed il valore di
trasmittanza del serramento (Uw)
calcolato secondo la UNI EN 10077-1.
Tabella
4a. Valori
limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti
comprensive degli infissi
Tabella
4b. Valori
limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri
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