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Il decreto 192

Il Protocollo di Kyoto, recepito dall’Unione Europea tramite la pubblicazione della Direttiva 2002/91, impone ai Paesi industrializzati di ridurre entro il 2010 le emissioni totali di gas ad effetto serra del 5% rispetto ai livelli del 1990.
Dai rapporti pubblicati annualmente dall’Unione Europea emerge che circa il 40% dei consumi energetici è da imputarsi al settore dell’edilizia; in particolare i consumi maggiori, o in alcuni casi gli sprechi, sono dovuti principalmente al riscaldamento degli edifici.
Il decreto legislativo n° 192 del 19 agosto 2005 è il primo vero provvedimento di risparmio energetico emanato in Italia. Esso punta l’attenzione su una miglior gestione dei consumi e su una drastica riduzione degli sprechi invitando ad una progettazione più oculata, tra l’altro, di impianti e componenti finestrati.
   CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il decreto 192/05 (art.6) impone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, tutti gli edifici di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione siano dotati di un attestato di certificazione energetica redatto secondo precise metodologie di calcolo. L’obbligo di certificazione energetica degli edifici è esteso (D.Lgs. 311/06) gradualmente a tutti gli immobili sottoposti a vendita:inizialmente con riferimentoad edifici interi, quindi, a partire dal 1 luglio 2009, anche per le singole unità immobiliari.
È importante ricordare che il valore di mercato di un immobile dipenderà anche dall’attestato di certificazione energetica
dello stesso. Tale certificato avrà una durata di dieci anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato nel caso di interventi di ristrutturazione che possono modificare le prestazioni dichiarate.
Inoltre, dal 1 gennaio 2007,
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti è necessariol’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata.
Esempio di certificazione energetica di un edificio: efficienza massima classe A, efficienza minima classe G
Esempio di certificazione energetica di un edificio efficienza massima classe A, efficienza minima classe G

    LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI

L’allegato C del decreto 192 illustra i requisiti della prestazione energetica degli edifici imponendo, in particolare, nuovi limiti di trasmittanza termica per le chiusure trasparenti nel loro complesso e per i vetri in relazione alle varie zone climatiche. Tutti i Comuni italiani, in base al decreto 412/93 ancora in vigore fino alla pubblicazione di futuri documenti, sono divisi in sei zone climatiche in funzione del consumo energetico necessario per mantenere une temperatura di confort pari a 20°C all’interno dell’edificio.
Individuato il comune in cui bisogna eseguire i lavori, è necessario verificare che i valori dichiarati (Ug ed Uw) risultino inferiori a quanto riportato nelle tabelle relative alle zone climatiche (A,B,C,D,E,F) affinchè sia possibile procedere con la certificazione energetica.
I produttori dei serramenti devono dichiarare il valore di trasmittanza termica del vetro utilizzato (
g) ed il valore di trasmittanza del serramento (Uw) calcolato secondo la UNI EN 10077-1.

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K
Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K
Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri
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